Contributo minimo anzianità professionale edile (APE) da ottobre 2024

Le Parti Sociali nazionali hanno modificato in data 21.09.2023 l'accordo sull'anzianità professionale edile: da ottobre 2024 il contributo minimo mensile da versare diventa 58 Euro per ciascun lavoratore che non raggiunge ca. 160 ore lavorate.
Precisiamo che non si tratta di un contributo aggiuntivo. Se il contributo APE mensile calcolato per il lavoratore ammonta ad almeno 58 Euro, il contributo minimo non trova applicazione. Qualora l’importo risultasse inferiore, deve essere integrato, cioè per il lavoratore interessato deve essere versato il contributo minimo di 58 Euro.
Inoltre, la norma non si applica in caso di:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva di almeno 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
- presenza di un lavoratore, nello stesso mese, nelle denunce presentate a più Casse Edili;
- assenza totale per tutto il mese di ore lavorate (ad es. aspettativa, operai a chiamata ecc.).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni: tel. 0471 305020, e-mail: imprese@cassaedile.bz.it.