OPERAI INDUSTRIA E ARTIGIANATO dall'01.10.2023
APPRENDISTI industria dal 01.07.2023
Contratti con inizio successivo al 06.07.2021
APPRENDISTI industria dal 01.07.2023
Per contratti nel periodo 01.08.2016 - 05.07.2021
APPRENDISTI artigianato dall'01.07.2023
Contratti con inizio successivo all’01.07.2016
CALCOLO DELL’ACCANTONAMENTO in caso di MALATTIA: le ore di malattia da considerare per il calcolo dell’accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall’inizio dell’evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto. Sull’imponibile ottenuto si calcola il 18,5% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile).
CALCOLO DELL’ACCANTONAMENTO in caso di INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE: le ore di malattia da considerare per il calcolo dell’accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall’inizio dell’evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto. Sull’imponibile ottenuto si calcola per i primi tre giorni il 18,5% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile), dal 4° giorno si calcola il 7,4% lordo (5,7% netto).
Qualora il limite di 450 ore valide nei 3 mesi precedenti all'evento non venisse raggiunto, l'impresa dovrà garantire all'operaio l'intero trattamento e operare il conguaglio in misura proporzionalmente ridotta (importo = ore valide/450).
CALCOLO DELL’ACCANTONAMENTO in caso di INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE: le ore di malattia da considerare per il calcolo dell’accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall’inizio dell’evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto. Sull’imponibile ottenuto si calcola per i primi tre giorni il 18,5% come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile), dal 4° giorno si calcola il 7,4% lordo (5,7% netto).
Qualora il limite di 450 ore valide nei 3 mesi precedenti all'evento non venisse raggiunto, l'impresa dovrà garantire all'operaio l'intero trattamento e operare il conguaglio in misura proporzionalmente ridotta (importo = ore valide/450).